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Servizio tributi, facciamo chiarezza

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Tiene banco in questo periodo la questione “servizio di riscossione tributi”. Vorrei provare a dare un  contributo per definire meglio il quadro normativo di riferimento, in modo da fornire ulteriori elementi di riflessione vista la delicatezza dell’argomento. Tanto nella delibera di giunta per l’affidamento all’esterno del servizio di supporto alla riscossione, quanto nelle interpellanze che ne hanno fatto seguito si fa riferimento al Decreto Legge n.174 del 10/10/2012.
In particolare l’articolo 9, comma 4 del predetto decreto (Proroga dei termini in materia di riscossione degli enti locali) così recita:?”In attesa del riordino della disciplina delle attività di gestione e riscossione delle entrate degli enti territoriali e per favorirne la realizzazione, i termini di cui all’articolo 7, comma 2, lettera gg-ter), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e all’articolo 3, commi 24, 25 e 25-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono stabiliti al 30 giugno 2013.”? Per effetto delle modifiche apportate in sede di esame in Commissione (e definitivamente con la relativa legge di conversione L. 7 dicembre 2012 n.213), sono stati eliminati:

1) Il divieto, per i Comuni, di procedere a nuovi affidamenti delle attività di gestione e riscossione delle entrate;
2) La proroga ex lege, alle medesime condizioni, anche patrimoniali, dei contratti di affidamento in corso.

Sulla base di queste modifiche si può ritenere che sia possibile provvedere a nuovi affidamenti o proroghe con scadenza al 30/06/2013 mentre dal 01/07/2013 sarà operativo (salvo ulteriori proroghe che non si possono escludere) il nuovo sistema di accertamento e riscossione delle entrate dei comuni, disciplinato dall’articolo 7, comma 2, lettere da gg-ter) a gg-septies del decreto legge n. 70/2011, ed Equitalia e le società partecipate cesseranno di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione – spontanea e coattiva – delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate. ??Da tale data (01.07.2013) le opzioni possibili per gli enti saranno le seguenti:

1. gestione diretta comunale riscossione ordinaria e coattiva: la riscossione coattiva dovrà essere effettuata in modo obbligatorio dai comuni con l’ingiunzione fiscale con procedura esattoriale mentre la riscossione ordinaria è opzionale. Tuttavia, per l’IMU e dal 2013 per la TARES, la gestione diretta è obbligatoria in quanto prevista dalle norme di legge. In ogni caso la scelta di una gestione diretta comporta per gli enti locali che hanno esternalizzato tale attività una reinternalizzazione del servizio.
In questo caso è necessario avvalersi del funzionario della riscossione, che pochi comuni hanno in organico e che risulta quasi impossibile da reclutare per via delle limitazioni in materia di assunzioni. Si tratta di un soggetto, introdotto dalla legge 265/02 e ribadito dal decreto legge 70/11, munito di apposita abilitazione (articolo 42 del decreto legislativo 112/99), che esercita le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione: cura la fase esecutiva della riscossione coattiva (pignoramenti, vendite, eccetera), assolvendo in sostanza ai delicati compiti degli ufficiali giudiziari.?In mancanza di questa figura si corre il rischio di vanificare l’attività di recupero, già compromessa dalle limitazioni per importi sotto i 2mila euro. Si potrebbe far ottenere l’abilitazione a personale dell’ente, ma non sembra una strada facilmente percorribile, visto che ci sono voluti oltre 5 anni per concludere l’unica selezione bandita nell’ultimo decennio ai sensi del Dpr 402/00. (fonte Il Sole 24ore)

2. affidamento a società private le quali potranno effettuare solo la riscossione ordinaria, attraverso gara pubblica;

3. affidamento a società interamente pubbliche (art. 52, comma 5, lettera b), numero 3) del d.lgs. 446/1997) le quali potranno effettuare la riscossione ordinaria e, secondo un’interpretazione meno rigida, anche la riscossione coattiva. Questa opzione mal si concilia con le disposizioni contenute nell’art. 14, comma 32 del d.1. 78/2010 che stabiliscono il divieto assoluto per i comuni fino a 30.000 abitanti di costituire società.? Per ovviare ai limiti dimensionali sanciti dall’articolo sopra citato e tenendo conto che, l’affidamento in house e limitato al territorio dell’ente che costituisce l’azienda per cui non è possibile affidare tali attività alle società costituite da altri comuni, la soluzione sarebbe quella di costituire, tra comuni che insieme superino i 30.000 abitanti, una nuova società per la gestione di tali attività;

4. gestione diretta con gestione amministrativa affidata all’esterno: un’altra possibilità potrebbe essere quella di esternalizzare il solo servizio di gestione amministrativa (rendicontazione, aggiornamento banche dati, ecc.) ma tutta la gestione di riscossione rimane in capo agli enti;

5. adesione ad una forma associativa o convenzione fra Comuni della riscossione delle proprie entrate (soluzione che, nel nostro caso, pur essendo di non facile realizzazione potrebbe essere interessante con Gioia capofila e coinvolgendo comuni limitrofi come Turi, Sammichele,  Casamassima e Acquaviva).

Chiudo facendo una considerazione “laica” sull’esternalizzazione in generale. E’ un argomento molto delicato, soprattutto in periodi difficili come quelli che stiamo attraversando, ma proprio per questo un’Amministrazione che intende avvalersene deve accompagnare una scelta di questo tipo con un’analisi costi-benefici completa e dettagliata tra le varie alternative possibili, che permetta, ai cittadini in primis, di valutare in maniera chiara i benefici del servizio che si va proponendo e soprattutto quanto peserà sulle loro “tasche”.

* Project Manager, senior consultant – Area eGov”

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